Sez. 3, Sentenza n. 11164 del 19/11/1990 (Rv. 469810 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - "TERTIUM GENUS" - CONFIGURABILITÀ - RISARCIBILITÀ EX ART. 2043 COD. CIV. - PRESUPPOSTO - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI TUTTI I DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI - NECESSITÀ - INDICAZIONE ESPRESSA DI ALTRE VOCI DI DANNO - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO BIOLOGICO - "TERTIUM GENUS" - CONFIGURABILITÀ - RISARCIBILITÀ EX ART. 2043 COD. CIV. - PRESUPPOSTO - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DI TUTTI I DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI - NECESSITÀ - INDICAZIONE ESPRESSA DI ALTRE VOCI DI DANNO - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Il danno biologico, inteso come menomazione della integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, è risarcibile ex art. 2043 cod. civ., ma, costituendo un "tertium genus", deve essere quanto meno richiesto con una domanda di liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, senza che possa essere riconosciuto nel caso in cui il danneggiato indichi espressamente le voci di danno che intende ottenere.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)