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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022 (Rv. 664642 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Titolo esecutivo - Mancata spedizione in forma esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664642-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA

In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)