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Sez. 2 - , Sentenza n. 22953 del 22/07/2022 (Rv. 665380 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Riconoscimento del figlio infraquattoridicenne - Mancato consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento - Natura di tale consenso - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665380-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

La prestazione del consenso al riconoscimento del figlio infraquattordicenne da parte del genitore che l'abbia già riconosciuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 250 c.c., non è elemento costitutivo della fattispecie, ma "condicio iuris" dell'efficacia dell'atto di riconoscimento, di talché, ove tale consenso manchi la fattispecie è perfetta, ma improduttiva di effetti. Ne consegue che ove il figlio, raggiunti i quattordici anni, abbia inequivocabilmente manifestato il proprio assenso al riconoscimento da parte di uno dei genitori, il mancato consenso da parte dell'altro che l'abbia già riconosciuto non determina l'inefficacia del secondo riconoscimento.

Cod. Civ. art. 250 com. 3 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)