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Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni

Testo in vigore al

Regolamento

Titolo I. Dei mattatoi pubblici e privati - Costruzione - Direzione - Ordinamento.

Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni.

Art. 1

1. La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti.

2. Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, puo' essere consentita dalla autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.

3. Puo' essere altresi' consentito dall'autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente.
Per detti locali deve essere anche stabilita l'entita' delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalita'
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Art. 2

1. I Comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello, e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalita' prescritte dalla legge comunale e provinciale.

2. Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorieta' della costruzione del macello, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', potra' procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a cio' favorevoli.

3. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', puo' procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo.

4. La istituzione del Consorzio sara' fatta secondo le norme stabilite in materia.

Art. 3

1. I pubblici macelli devono essere costruiti in localita' adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entita' della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed a quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, istrumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.

2. I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita'.

Art. 4

1. I macelli di capoluogo di provincia e quelli che hanno notevole importanza in rapporto all'entita' della macellazione, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 3, devono avere un reparto per le macellazioni d'urgenza; un frigorifero per la conservazione delle carni, ove non sia possibile di disporre di un frigorifero preesistente idoneo allo scopo; uno spaccio per la vendita delle carni di bassa macelleria, di cui agli articoli 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 45, 46, 47, 48 e 49, ed apparecchi adatti per la salagione, preparazione, cottura, sterilizzazione delle carni da adibirsi all'alimentazione previo trattamento; un impianto per la distruzione o la denaturazione delle carni e dei visceri non adatti al consumo, nonche' dei rimanenti avanzi animali.

2. Lo spaccio di bassa macelleria, per esigenze commerciali e per comodita' del pubblico, potra' anche trovarsi fuori del macello sempreche' sia mantenuto sotto diretta sorveglianza sanitaria.

3. L'impianto per la distruzione e denaturazione delle carni, visceri, ecc. potra' funzionare, ove sia conveniente, anche per altri Comuni viciniori, quale sardigna consorziale; e potra', quando particolari esigenze lo richiedano, essere posto in localita' adatta, anche fuori del macello.

Art. 5

1. La costruzione dei macelli annessi agli stabilimenti privati per la preparazione delle carni insaccate, delle carni in conserva, delle carni in iscatola, degli estratti di carne, brodi ed altri prodotti alimentari in genere, e' consentita, su domanda dell'interessato, dal prefetto, previo parere del Consiglio provinciale di sanita', quando sia stato accertato che l'entita' della macellazione necessaria allo stabilimento e' superiore alla potenzialita' del macello comunale, o quando siano deficienti i mezzi di viabilita' e di rapida comunicazione.

2. La costruzione ed il funzionamento di detti macelli, dal lato tecnico ed igienico-sanitario, debbono uniformarsi alle norme stabilite pei pubblici macelli dal presente regolamento.

Art. 6

1. La direzione e l'ispezione sanitaria dei pubblici macelli debbono essere affidate ai veterinari municipali.

2. Nei Comuni sprovvisti di servizio veterinario, la ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario di Comuni viciniori o da un veterinario libero esercente debitamente incaricato, o, quando cio' non sia possibile, dall'ufficiale sanitario.

Art. 7

1. La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria.

2. La Commissione giudicatrice e' composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal prefetto; essa propone all'Amministrazione comunale non piu' di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate.

3. Con provvedimento del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di sanita', l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello puo' essere esteso anche a quei Comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.

Art. 8

1. Un regolamento speciale, deliberato dalle amministrazioni comunali o dalle rappresentanze consorziali, redatto ed approvato secondo le norme stabilite dall'art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dall'articolo 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, per i regolamenti locali di igiene, disciplinera' il servizio dei pubblici macelli, di quelli privati e della bassa macelleria.

Titolo II. Della macellazione e della ispezione degli animali e delle carni nei mattatoi pubblici e privati.

Art. 9

1. Per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo piu' rapido possibile, usando apparecchi esplodenti a proiettile captivo, oppure la recisione del midollo allungato (enervazione), ovvero altro sistema da riconoscersi idoneo dall'autorita' prefettizia, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

2. L'abbattimento deve essere immediatamente seguito dalla recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (comunemente detta jugulazione), per ottenere il piu' completo dissanguamento.

3. La macellazione con la recisione del midollo allungato (enervazione) deve essere eseguita esclusivamente da personale di sicura abilita', debitamente autorizzato dal direttore del macello.

4. Le macellazioni, da eseguirsi in osservanza di precetti religiosi, dovranno sempre aver luogo col pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.

Art. 10

1. La insufflazione d'aria nel connettivo sottocutaneo e nei polmoni deve sempre eseguirsi con mezzi meccanici, riconosciuti idonei dal direttore del macello.

Art. 11

1. Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione. L'ispezione sanitaria delle carni deve seguire appena avvenuta la macellazione stessa. Le dette operazioni devono compiersi tanto nei pubblici macelli, quanto nei macelli privati debitamente autorizzati, entro i limiti di un orario diurno da stabilirsi dall'autorita' comunale d'accordo col direttore del macello, in guisa da garantire la continuita' della vigilanza sanitaria.

2. Per i macelli privati, annessi a stabilimenti industriali, debitamente autorizzati a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'orario viene stabilito sentito anche l'interessato.

Art. 12

1. L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa: tutte le parti dell'animale ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione e non possono essere asportate dai locali di macellazione prima che il veterinario abbia emesso il suo giudizio.

2. L'ispezione post mortem deve comprendere:

  1. 1) l'esame visivo dell'animale macellato;

  2. 2) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;

  3. 3) le incisioni di organi e di linfonodi;

  4. 4) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;

  5. 5) se del caso, analisi di laboratorio, specialmente batteriologiche.

3. Il veterinario ispettore deve esaminare particolarmente:

  1. a) il colore del sangue, la sua coagulabilita' e l'eventuale presenza di elementi eterogenei;

  2. b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares, et parotidei) nonche' le amigdale, isolando la lingua al punto di consentire una accurata esplorazione della cavita' boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;

  3. c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;

  4. d) il pericardio e il cuore: quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;.

  5. e) diaframma;

  6. f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonche' i linfonodi periportali (Lnn. portales);

  7. g) il tubo gastro enterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);

  8. h) la milza;

  9. i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;

  10. j) la pleura e il peritoneo;

  11. k) gli organi genitali: nella vacca l'utero e' inciso longitudinalmente;

  12. l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);

  13. m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.

4. I linfonodi summenzionati devono sistematicamente essere isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il piu' possibile sottili.

5. In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i sopra-sternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. sternales profundi), i costo-cervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei) e i precurali (Lnn. subliacei), gli ischiatici (Lan. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

6. Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

7. Il veterinario ispettore deve inoltre effettuare sistematicamente:

  1. A) la ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

    1. a) nei bovini di eta' superiore a sei settimane, in corrispondenza:

      1. 1) della lingua, la cui muscolatura deve eventualmente essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

      2. 2) dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

      3. 3) del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera d) deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

      4. 4) dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

      5. 5) del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;

      6. 6) delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

    2. b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe;

  2. B) la ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante una incisione profonda della base del lobulo di Spigelio;

  3. C) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavita' nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

8. E' in facolta' del veterinario ispettore di avvalersi, ad integrazione della sopra specificata metodica di base, di ogni altra ricerca qualora lo ritenga necessario ai fini dell'emissione del giudizio sulla salubrita' delle carni.

Art. 13

1. I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorita' comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'articolo 6, lo sostituisce.

2. Il detto sanitario fissera' l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.