Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni
Testo in vigore al
Regolamento
Titolo I. Dei mattatoi pubblici e privati - Costruzione - Direzione - Ordinamento.
Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni.
Art. 1
1. La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti.
2. Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, puo' essere consentita dalla autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.
3. Puo' essere altresi' consentito dall'autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente.
Per detti locali deve essere anche stabilita l'entita' delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalita'.
Art. 2
1. I Comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello, e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalita' prescritte dalla legge comunale e provinciale.
2. Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorieta' della costruzione del macello, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', potra' procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a cio' favorevoli.
3. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', puo' procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo.
4. La istituzione del Consorzio sara' fatta secondo le norme stabilite in materia.
Art. 3
1. I pubblici macelli devono essere costruiti in localita' adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entita' della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed a quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, istrumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.
2. I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 7
1. La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria.
2. La Commissione giudicatrice e' composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal prefetto; essa propone all'Amministrazione comunale non piu' di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate.
3. Con provvedimento del prefetto, su parere del Consiglio provinciale di sanita', l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello puo' essere esteso anche a quei Comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Titolo II. Della macellazione e della ispezione degli animali e delle carni nei mattatoi pubblici e privati.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
Art. 13
1. I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorita' comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'articolo 6, lo sostituisce.
2. Il detto sanitario fissera' l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.