Sez. 1, Sentenza n. 1304 del 16/11/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285614-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Art. 310 cod. proc. pen. - Notifica dell'atto di appello all'indagato - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 111 Cost e 6, § 3, Cedu - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 111 Cost. e 6, § 3, Cedu, nella parte in cui non è prevista, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 584 cod. proc. pen. per le impugnazioni di merito, la notifica dell'atto di appello all'indagato, essendo garantito il diritto al contraddittorio dalla trasmissione degli atti al tribunale, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)