diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8565 del 29/04/2016 (Rv. 639588 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori in part-time verticale - Anzianità contributiva - Periodi non lavorati - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639588-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)