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Sez. 4, Sentenza n. 4640 del 08/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262437 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - REVOCA | Artt. 186, comma secondo bis e 222, comma secondo, cod. strada - Presupposti operativi diversi - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262437-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - REVOCA

In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sia dall'art. 186, comma secondo bis cod. strada sia dall'art. 222, comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1, 5 g/l; tuttavia, per l'operatività dell'ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)