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Sez. L - , Sentenza n. 7710 del 28/03/2018 (Rv. 647674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Determinazione concordata del criterio di scelta - Maturazione dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di licenziamenti collettivi, è legittima l'adozione concordata dalle parti sociali del criterio di scelta fondato sul possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico a.g.o., essendo quest'ultimo astrattamente oggettivo e in concreto verificabile. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il licenziamento collettivo avviato dalle parti sociali solo all'esito di un programma di esodo volontario, sulla base dell'unico criterio del possesso dei requisiti pensionistici, ritenendo che non ne inficiasse la determinatezza ed oggettività la norma pattizia che attribuiva al datore di posticipare la data di risoluzione del rapporto degli aderenti per esigenze organizzative aziendali).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)