Sez. L, Sentenza n. 213 del 14/01/1987 (Rv. 449978 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - STIPULAZIONE CON UN SOGGETTO NON ISCRITTO NELL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DI NORMA IMPERATIVA - CONSEGUENZE - PERIODO D'ESECUZIONE DEL RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - STIPULAZIONE CON UN SOGGETTO NON ISCRITTO NELL'ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DI NORMA IMPERATIVA - CONSEGUENZE - PERIODO D'ESECUZIONE DEL RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il contratto di lavoro giornalistico subordinato concluso con chi non è iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, non è nullo per illeceità della causa o dell'oggetto, bensì per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2126 comma primo cod. civ., la nullità è priva di effetti per il periodo in cui il relativo rapporto, ha avuto esecuzione, ma l'equiparazione, per tale periodo, del contratto nullo a quello validamente concluso, non comporta l'automatica applicazione della disciplina del secondo al primo, neppure sotto l'aspetto retributivo, essendo in tal caso compito del giudice determinare la giusta retribuzione ai sensi degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Costituzione, valutando la qualità e quantità del lavoro prestato ed eventualmente tenendo presente il parametro costituito dalla disciplina retributiva stabilita per un contratto validamente concluso o altri criteri ritenuti più consoni alla fattispecie. (Conf 1675/83, mass n 426529).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)