Sez. 6, Sentenza n. 12893 del 15/06/1976 Ud. (dep. 04/12/1976) Rv. 134892 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - LOCALI ED ESERCIZI DI PRODUZIONE, VENDITA E CONSUMO - INSEGNE, LEGGENDE E SIMILI - MACELLERIA - CARTELLINI INDICANTI LO STATO E LA SPECIE DELLE CARNI - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI - VENDITA AL MINUTO DA PARTE DI AGRICOLTORI - OBBLIGO DEI CARTELLINI - SUSSISTENZA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - LOCALI ED ESERCIZI DI PRODUZIONE, VENDITA E CONSUMO - INSEGNE, LEGGENDE E SIMILI - MACELLERIA - CARTELLINI INDICANTI LO STATO E LA SPECIE DELLE CARNI - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - CARNI - VENDITA AL MINUTO DA PARTE DI AGRICOLTORI - OBBLIGO DEI CARTELLINI - SUSSISTENZA.*
Poiche la ratio della legge 4 aprile 1964 n 171, che disciplina la vendita al minuto delle carni, e quella di proteggere il consumatore, in ogni caso, contro il pericolo di frodi in commercio, alla sua osservanza non possono sottrarsi neppure gli agricoltori, quando le loro operazioni di vendita al minuto destinate al pubblico abbiano per oggetto carni congelate, carni fresche o carni promiscue ricavate dai loro allevamenti. (applicazione in tema di Obbligo per le macellerie di apporre all'esterno e all'interno i cartellini indicanti lo stato e la specie delle carni per cui e autorizzata la vendita).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1964 num. 171 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)