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REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/91 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame1, in particolare l'articolo 9,

considerando che le norme di commercializzazione per il pollame stabilite dal regolamento (CEE) n. 1906/90 esigono l'adozione di disposizioni di applicazione riguardanti, in particolare, l'elenco dei tipi di carcasse, parti e frattaglie di pollame cui si applica tale regolamento, la classificazione in base alla conformazione, all'aspetto e al peso, i tipi di presentazione, la denominazione di vendita dei prodotti in questione, l'indicazione facoltativa dei metodi di refrigerazione e della forma di allevamento praticato, le condizioni di magazzinaggio e trasporto relative ad alcuni tipi di carni di pollame e l'accertamento del rispetto di tali disposizioni inteso a garantirne un'applicazione uniforme in tutta la Comunità;

considerando che la commercializzazione del pollame in classi distinte a seconda della conformazione e dell'aspetto esige l'adozione di definizioni relative alle specie, all'età e alla presentazione delle carcasse, ovvero alla conformazione anatomica e al contenuto dei tagli di pollame; che per quanto riguarda il prodotto noto come «foie gras» (fegato grasso), l'elevato valore ed il conseguente rischio di pratiche fraudolente esigono la definizione di precisi requisiti minimi per la commercializzazione;

considerando che non è necessario ricomprendere nel campo di applicazione delle norme di cui sopra taluni prodotti e presentazioni che rivestono importanza locale o comunque limitata; che nondimeno le denominazioni di vendita di tali prodotti non devono indurre in un errore essenziale il consumatore, dando adito a confusione tra i prodotti in questione ed altri prodotti cui si applicano invece le disposizioni del presente regolamento; che, analogamente, il principio qui esposto vale anche per le diciture supplementari utilizzate a corredo delle denominazioni dei prodotti in parola;

considerando che la temperatura di magazzinaggio e di manipolazione rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia di elevati standard qualitativi; che è pertanto opportuno stabilire la temperatura limite alla quale devono essere conservati i prodotti congelati a base di carni di pollame;

considerando che le norme fissate dal presente regolamento ed in particolare quelle riguardanti la vigilanza e il rispetto della normativa devono venir applicate in modo uniforme in tutta la Comunità; che le disposizioni di applicazione adottate a tal fine devono anch'esse risultare uniformi; che è pertanto necessario stabilire una disciplina comune per il campionamento e le tolleranze;

considerando che, sia per fornire al consumatore informazioni sufficienti, inequivoche ed obiettive sui prodotti posti in vendita, sia per garantire la libera circolazione degli stessi nella Comunità, è necessario che le norme di commercializzazione delle carni di pollame siano rispondenti - per quanto possibile - alle disposizioni della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati2, modificata dalla direttiva 78/891/CEE3;

considerando che tra le indicazioni che possono venir facoltativamente utilizzate nell'etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e a particolari forme di allevamento; che, ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione della forma di allevamento dev'essere subordinata al rispetto di criteri ben definiti riguardanti sia le condizioni relative al governo degli animali, sia i limiti quantitativi cui fare riferimento nel citare aspetti quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o il tenore di determinati ingredienti dei mangimi;

considerando che è opportuno che la Commissione vigili costantemente sulla compatibilità tra i provvedimenti nazionali adottati ai sensi delle presenti disposizioni e la legislazione comunitaria, comprese le norme di commercializzazione; che devono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di registrazione ed ispezione periodica delle aziende autorizzate ad utilizzare termini che fanno riferimento a particolari forme di allevamento; che, a tal fine, le aziende interessate devono essere obbligate a tenere registri particolareggiati e regolarmente aggiornati;

considerando che, a seguito della loro natura specialistica, le ispezioni di cui trattasi possono essere demandate, condizionatamente a congrue forme di sorveglianza e salvaguardia, ad enti esterni adeguatamente qualificati e debitamente qualificati;

considerando che operatori di paesi terzi possono essere interessati ad utilizzare indicazioni facoltative concernenti i metodi di refrigerazione e le forme di allevamento; che è d'uopo concedere loro tale facoltà, a condizione che le competenti autorità del paese terzo interessato abbiano rilasciato un apposito certificato e sempre che il paese di cui trattasi figuri in un elenco compilato dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1906/90 sono definiti nel modo di seguito indicato.

  1. 1. Carcasse di pollame

    1. a) POLLO DOMESTICO (Gallus domesticus)

      Polli, Broiler: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).

      Gallo, gallina, pollame da brodo: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata).

      Cappone: animale di sesso maschile, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturità sessuale e macellato ad un'età di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni.

      Galletto: pollo con peso carcassa inferiore a 650 g (senza frattaglie, testa e zampe); i polli di peso compreso tra 651 g e 750 g possono essere denominati «galletti»; se al momento della macellazione non hanno superato l'età di 28 giorni. Gli Stati membri possono applicare l'articolo 11 per accertare l'età alla macellazione.

      Giovane gallo: pollo maschio di razze ovaiole, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione.

    2. b) TACCHINO (Meleagris gallopavo dom.)

      (Giovane) tacchino: animale nel quale la punta dello sterno è flessibilie (non ossificata).

      Tacchino: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).

    3. c) Anatra (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), Anatra «Mulard» (C.m. X A.p.)

      (Giovane) anatra, (giovane) anatra muta, (giovane) anatra «Mulard»: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).

      Anatra, anatra muta, anatra «Mulard»: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).

    4. d) OCA (Anser anser dom.)

      (Giovane) oca: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata). Lo strato di grasso che ricopre tutta la carcassa è sottile o comunque modesto; il grasso della giovane oca può presentare un colore indicativo di una dieta particolare.

      Oca: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata); uno strato di grasso da esiguo a spesso ricopre tutta la carcassa.

    c) FARAONA (Numida meleagris dom.)

    (Giovane) faraona: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).

    Faraona: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).

    1. e)

    Ai fini del presente regolamento, le varianti dei termini di cui sopra relative al sesso dell'animale sono da ritenersi equivalenti ai termini stessi.

  2. 2. Tagli del pollame

    1. a) Metà: metà carcassa, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale.

    2. b) Quarto: quarto della coscia o quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà.

    3. c) Cosciotto: i due quarti posteriori uniti da una parte del dorso, con o senza il codrione.

    4. d) Petto con osso: lo sterno e le costole, o parte delle stesse, che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre. Il petto con osso può essere presentato intero o sezionato a metà.

    5. e) Coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

    6. f) Coscetta: coscia di pollo con unita parte del dorso; la parte di dorso non deve incidere per più di 25 % sul peso complessivo del taglio.

    7. g) Sovracoscia: il femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrisondenza (SIC! corrispondenza) delle articolazioni.

    8. h) Fuso: la tibia e la fibula unitamente alla muscolatura che le ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

    9. i) Ala: l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. Nel caso delle ali di tacchino, omero e radio/ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre possono essere presentati separatamente. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.

    10. j) Ali non separate: le due ali unite da una parte del dorso; quest'ultima non deve incidere per più del 45 % sul peso complessivo del taglio.

    11. k) Filetto/fesa (tacchino): il petto intero o il mezzo petto disossati, vale a dire mondati dello sterno e delle costole. La fesa di tacchino può essere costituita dal solo muscolo pettorale profondo.

    12. l) Petto (con forcella), fesa (con forcella): il filetto o la fesa (senza pelle), con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3 % sul peso complessivo del taglio.

    13. m) Magret, maigret: filetto di anatre od oche di cui al punto 3, compresi la pelle e lo strato adiposo sottocutaneo che ricopre il muscolo del petto, escluso il muscolo pettorale profondo.

    14. n) Carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.

    Per i prodotti indicati alle lettere e), g) e h), la frase «le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni» va intesa nel senso che i pezzi devono essere sezionati tra le due righe tratteggiate che delimitano l'articolazione nella figura riportata nell'allegato I bis. Fino al 31 dicembre 1991, nei prodotti di cui alle lettere e), g) e h) i due tagli possono essere fatti vicino alle articolazioni. I prodotti di cui alle lettere da d) a k) possono essere presentati con o senza la pelle. L'assenza della pelle nei prodotti di cui alle lettere da d) a j) o la presenza della pelle nei prodotti di cui alla lettera k) vanno indicate nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Consiglio4.

  3. 3. «Foie gras»

    I fegati di oche o di anatre delle specie Chairina moschata o C.M. x Anas Platyrhynchos, alimentate in modo da deteminare ipertrofia delle cellule epatiche.

    I fegati vengono asportati previo completo dissanguamento degli animali dai quali sono prelevati, e presentano colorazione uniforme.

    Le caratteristiche ponderali dei fegati sono le seguenti:

    i fegati di anatra hanno un peso netto di almeno 300 grammi,

    i fegati d'oca hanno peso netto di almeno 400 g.

Art. 1 bis

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

«commercializzazione» la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;

«lotto»: carni di pollame di specie e tipo uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell'ispezione; ai fini dell'articolo 8 e degli allegati V e VI, un lotto comprende esclusivamente preconfezionati appartenenti alla medesima categoria di peso nominale.

Art. 2

1.

Per poter essere commercializzate in conformità con il presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:

parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»);

con le frattaglie,

senza le frattaglie.

Può essere aggiunto il termine «eviscerate».

2. Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.

3. Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.

4.

Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:

il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dai fegati sono asportate le vescichette biliari. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.

Se uno dei quattro organi in parola non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichettura.

Art. 3

1. Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 79/112/CEE sono costituite dalle denominazioni indicate all'articolo 1 e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I; la denominazione reca anche:

nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1;

nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.

2. Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano in grave errore il consumatore ed in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all'articolo 1, punti 1 e 2 o recanti una delle indicazioni di cui all'articolo 10.

Art. 4

I prodotti diversi da quelli definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca in un errore essenziale il consumatore, generando confusione con la denominazioni di cui all'articolo 1 o con le indicazioni di cui all'articolo 10.

Art. 5

Alle carni di pollame congelate di cui all'articolo 2, punto 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 si applicano anche le seguenti disposizioni: le carni di pollame congelate cui si applica il presente regolamento devono essere mantenute ad una temperatura stabile e pari o inferiore a −12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C; tale tolleranza in materia di temperatura del prodotto è ammessa, nel rispetto della corretta prassi di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione a livello locale e l'esposizione negli appositi banchi presso i punti di vendita al minuto.

Art. 6

1.

Per appartenere alle classi A e B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare almeno i seguenti requisiti minimi e risultare:

integri, tenuto conto della presentazione;

puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue;

privi di odori atipici;

esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti;

privi di ossa rotte sporgenti;

privi di contusioni gravi.

Il pollame fresco non deve presentare alcuna traccia di precedenti congelamenti.

2. Rientrano nella classe A le carcasse e i tagli di pollame che risultano conformi ai criteri di seguito precisati:

la conformazione è buona. La carne è soda, il petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso, le cosce sono carnose. Nel caso di polli, giovani anatre e tacchini di riforma, un sottile e regolare strato di grasso ricopre il petto, il dorso e le sottocosce. Per i galli, le galline, le anatre di riforma e le giovani oche è ammesso uno strato di grasso più spesso. Nel caso delle oche di riforma, uno strato di grasso da modesto a spesso è presente su tutta la carcassa;

un numero limitato di piccole penne, spuntoni (calami) e filopiume può essere presente sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; può essere presente anche in altre parti nel caso di pollame da brodo e di anatre, tacchini e oche di riforma;

alcuni danni, contusioni e scolorimenti sono tollerati, purché di modesta entità, poco appariscenti e non presenti sul petto o sulle cosce. La punta delle ali può mancare. È ammesso un leggero rossore della punta delle ali e dei follicoli;

il pollame congelato o surgelato non deve presentare alcuna traccia di bruciature da congelamento5, salvo quelle accidentali, di modesta entità e poco appariscenti e non presenti sul petto e sulle cosce.

Art. 7

1. I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 2 e 6 devono riguardare l'intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.

3. Da ogni lotto che dev'essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all'ingrosso o al minuto, ovvero, nel caso di importazioni da paesi terzi, all'atto dello sdoganamento, viene prelevato con scelta casuale un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all'articolo 1:

Dimensione del lottoDimensione del campioneTolleranza (Numero di unità inidonee)
TotalePer articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 6, paragrafo 14
1234
da 100 a 5003052
da 501 a 32005073
> 320080104

4.

Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, è ammessa una tolleranza corrispondente al numero totale delle unità inidonee indicato nella colonna 3 della tabella contenuta nel paragrafo 3. Dette unità inidonee possono anche comprendere, per il filetto o la fesa, filetti o fese con non più del 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).

Tuttavia, il numero di unità inidonee che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, punti 1 e 3 e all'articolo 6, paragrafo 1, non deve essere superiore a quello indicato nella colonna 4 della tabella contenuta nel paragrafo 3.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, punto 3, eventuali unità inidonee sono tollerate soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d'anatra e a 385 g per i fegati d'oca.

5. Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe B, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è raddoppiata.

6. Qualora il lotto ispezionato non sia considerato idoneo, l'ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione — ovvero l'importazione se il lotto proviene da un paese terzo — fino al momento in cui venga eventualmente fornita la prova che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli articoli 1 e 6.

Art. 8

1.

Le carni di pollame congelate o surgelate presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono venire classificate secondo la categoria di peso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1906/90.

I preconfezionati di cui trattasi possono essere:

preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure

preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1.

2. Tutti i preconfezionati recano, in conformità ai paragrafi 3 e 4, l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto.

3. I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono venire classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:

carcasse:

< 1100 g: classi di 50 g (1050 − 1000 − 950 ecc.),

1100 − < 2400 g: classi di 100 g (1100 − 1200 − 1300 ecc.),

≥ 2400 g: classi di 200 g (2400 − 2600 − 2800 ecc.),

tagli:

< 1100 g: classi di 50 g (1050 − 1000 − 950 ecc.),

≥ 1100 g: classi di 100 g (1100 − 1200 − 1300 ecc.).

4.

I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;

la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;

non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.

Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

5. In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano per quanto di ragione i punti 4, 5 e 6 dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.

6.

Il controllo dei preconfezionati viene effettuato per campionamento e si articola in due parti:

una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione;

una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.

I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.

7.

Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.

La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:

se l'ispezione viene eseguita alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali;

negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10000 confezioni.

8.

Da ogni lotto viene prelevato, con scelta casuale, un campione da sottoporre ad ispezione, costituito dal seguente numero di preconfezionati:

Dimensione del lottoDimensione del campione
100-50030
501-320050
> 320080

Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, la prova non distruttiva ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuata, il 100 % dei preconfezionati medesimi.

9. Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:

g)
Peso nominaleTolleranza per difetto
carcassetagli
meno di 10002525
1100 − 24005050
2400 e più100

10.

Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa al contenuto in questione.

I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.

Il lotto di preconfezionati sottoposto a controllo è considerato ammissibile o inammissibile a seconda che il numero di confezioni inidonee presenti nel campione sia inferiore o uguale al limite di ammissibilità oppure uguale o superiore al limite di inammissibilità di seguito indicati:

Numero di confezioni nel campioneNumero di confezioni inidonee
Limite di ammissibilitàLimite di inammissibilità
3023
5034
8056

11.

Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:

Dimensione del campioneLimite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo
30x— ≥ Qn − 0,503 s
50x— ≥ Qn − 0,379 s
80x— ≥ Qn − 0,295 s

x—= contenuto medio effettivo dei preconfezionati

Qn= quantità nominale del preconfezionato

s= deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.

La deviazione standard è stimata conformemente a quanto indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

12. Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE, l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.

13.

Quale alternativa nell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, fino al 31 dicembre 1994 gli operatori possono commercializzare nel Regno Unito i preconfezionati menzionati nel presente articolo che siano contrassegnati conformemente a quanto disposto nella legislazione nazionale con i pesi nominali espressi in unità di misure del sistema imperiale.

Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri e conformi alle disposizioni del precedente comma, i controlli saranno effettuati per campionamento e non avranno luogo alla frontiera.

Art. 9

L'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato II.

Raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda

Raffreddamento per aspersione e ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda ed aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata

Raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi di acqua o di ghiaccio ed acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente, di cui alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio1002., allegato I, capitolo V, punti 28 bis e 28 ter

Art. 10

1.

Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE del Consiglio, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:

  1. a) «alimento con il … % di …»

  2. b) «estensivo al coperto»

  3. c) «all'aperto»

  4. d) «rurale all'aperto»

  5. e) «rurale in libertà».

Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento.

Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».

2. L'età dell'animale alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'articolo 1, lettera a), quarto trattino.

3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.

4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alla Commissione.

5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.

Art. 11

1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipi di allevamento, un registro separato recante:

i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;

su richiesta della medesima autorità, il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore;

il numero e il peso totale, vivo o morto, dei suddetti capi consegnati e trasformati;

i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione.

2.

I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di capi venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.

Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale i capi hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.

2 bis. I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.

2 ter. Gli incubatoi tengono la registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione.

3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:

l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;

mangimifici e fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno;

il macello: almeno quattro volte all'anno;

l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e).

4. Anteriormente al 1o luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.

Art. 12

Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Art. 13

Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 9 e 10, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di tali autorità.

Art. 14 bis

1. Fermo restando il disposto dei paragrafi 6 e 10, i polli congelati e surgelati possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi d'analisi descritti nell'allegato V (metodo dello sgocciolamento) e nell'allegato VI (metodo chimico).

2. Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 ed in particolare che:

siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante il raffredamento e del tenore di acqua dei polli congelati surgelati;

i risultati delle verifiche siano registrati e conservati per un anno;

si proceda alla marcatura di ciascun lotto in modo tale da consentire la determinazione della data di produzione; tale marcatura deve essere riportata nel registro di produzione.

3.

Regolari verifiche dell'assorbimento di acqua vengono effettuate presso i macelli, conformemente a quanto indicato nell'allegato VII o conformemente a quanto indicato nell'allegato V, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di otto ore.

Qualora tali verifiche evidenzino un assorbimento di acqua superiore al tenore totale di acqua ammesso dal presente regolamento, tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo e, comunque, qualora l'assorbimento di acqua sia superiore ai valori previsti dall'allegato VII, punto 9, o dall'allegato V, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.

4. In tutti i casi contemplati al paragrafo 3, secondo comma e comunque almeno una volta ogni due mesi, si effettuano le verifiche del tenore di acqua di cui al paragrafo 1 procedendo ad un campionamento dei polli congelati e surgelati provenienti da ciascun macello, attenendosi alle disposizioni dell'allegato V o dell'allegato VI, a scelta della competente autorità dello Stato membro. I controlli non vengono effettuati sulle carcasse per le quali è fornita la prova — alla competente autorità — che sono destinate esclusivamente all'esportazione.

5.

Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 vengono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 3, con particolare riferimento all'allegato VII, punti 1 e 9, e al paragrafo 4, qualora ciò risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento.

In tutti i casi in cui si ritenga che una partita di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, esse sono tenute a riprendere i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 4, soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati V o VI, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.

5 bis. Se i risultati delle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 3 può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al paragrafo 3.

6. Se i risultati di una verifica condotta ai sensi del paragrafo 4 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto.

7.

Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere comercializzato nella Comunità soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell'autorità competente, un nastro adesivo o un'etichetta recanti almeno una delle seguenti diciture, in lettere maiuscole di colore rosso:

«Contenido en agua superior al límite CEE»

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger danhet EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

Cudzia voda v hydinovom mäse EEC limit

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.

Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell'autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme con quanto stabilito dal presente paragrafo o viene altrimenti smaltito. Se si certifica all'autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all'esportazione, la medesima autorità competente adotta i provvedimenti più opportuni per impedire che tale lotto venga commercializzato all'interno della Comunità.

Le diciture previste nel primo comma sono apposte in un posto ben visibile, in maniera chiaramente leggibile e indelebile. Esse non devono essere occultate in nessun modo o rese indistinte o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un'altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.

8. Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli non discriminatori su campioni casuali di polli congelati o surgelati, per verificare che una partita soddisfi i requisiti previsti dal presente articolo.

9.

I controlli di cui al paragrafo 8 vengono effettuati nel luogo di destino della merce o in altra opportuna sede; qualora si opti per la seconda ipotesi, il posto indicato non deve trovarsi alla frontiera, la sua scelta deve incidere quanto meno possibile sull'itinerario della merce e quest'ultima deve poter essere normalmente avviata a destino dopo il prelievo dei campioni necessari. Tali prodotti, tuttavia, possono essere venduti al consumatore finale solo dal momento in cui sarà disponibile il risultato del controllo.

I controlli in parola vanno effettuati appena possibile, in modo da non ritardare la collocazione sul mercato del prodotto o provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso. I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all'adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni.

Le decisioni adottate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione devono essere comunicate, con le relative motivazioni, all'autorità competente dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni motivate devono essere loro comunicate per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

10. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 8 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato VIII, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto. Le competenze e i compiti dei laboratori di riferimento sono indicati nell'allegato IX.

11. Se, a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 8 e 9, nonché, ove ne sia fatta richiesta, di una controanalisi, si constata che i polli congelati o surgelati non sono conformi a quanto disposto dal presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve applicare le procedure indicate al paragrafo 7.

12.

Nei casi previsti dai paragrafi 10 e 11, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

Qualora i controlli di cui ai paragrafi 8 e 10 evidenziano ripetute irregolarità o quando questi controlli, secondo il parere dello Stato membro speditore, sono stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne informano la Commissione.

Se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento o su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni:

inviare una missione di esperti presso lo stabilimento di cui trattasi ed effettuare sopralluoghi di concerto con le competenti autorità nazionali, oppure

chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento di cui trattasi, applicando eventualmente sanzioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1906/90.

La Commissione comunica agli Stati membri le proprie risultanze. Gli Stati membri sul cui territorio viene effettuata un'ispezione forniscono agli esperti l'assistenza necessaria all'espletamento delle loro mansioni.

In attesa delle risultanze della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensificare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione.

Qualora tali provvedimenti siano adottati a seguito di ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione pone a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni dei trattini del terzo comma.

12 bis.

Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.

Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

13. Gli Stati membri adottano le modalità dei controlli di cui al presente articolo per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, conformemente agli allegati V e VI. Essi comunicano tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o settembre 2000. Qualsiasi modifica attinente deve essere comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.

14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX.

Art. 14 ter

1. I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati possono essere commercializzati nell'ambito di attività commerciali o di scambi all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto all'allegato VI bis (metodi chimici):

  1. a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle;

  2. b) petto di pollo, con pelle;

  3. c) sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle;

  4. d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle;

  5. e) petto di tacchino, con pelle;

  6. f) sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle;

  7. g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.

2.

Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, ed in particolare che:

siano effettuati controlli regolari sull'acqua assorbita, conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari sull'acqua assorbita. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino,

i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di almeno un anno,

ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare sui registri di produzione.

Se i risultati dei controlli di cui al primo trattino e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza dei controlli di cui al primo trattino può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinati i controlli secondo la frequenza prevista al primo trattino.

3.

Almeno ogni tre mesi devono essere effettuati controlli sul tenore d'acqua di cui al paragrafo 1, prelevando campioni su tagli di pollame congelati e surgelati in ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, conformemente al disposto dell'allegato VI bis. Tali controlli non debbono essere eseguiti sui tagli di pollame per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.

Dopo un anno di esami effettuati con risultati che dimostrano l'osservanza dei criteri stabiliti nell'allegato VI bis in un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. In caso di mancata osservanza di tali criteri vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al primo comma.

4. I paragrafi da 5 a 13 dell'articolo 14 bis si applicano, mutatis mutandis, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991.

L'articolo 8 si applica dal 1o marzo 1992 per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi.

Fino al 31 marzo 1992, gli operatori possono tuttavia confezionare i prodotti contemplati dal presente regolamento in imballaggi recanti le indicazioni previste dalla normativa comunitaria o nazionale vigente sino all'entrata in vigore del presente regolamento. Tali prodotti possono venir commercializzati fino al 31 dicembre 1992.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione