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Sez. T, Ordinanza n. 1677 del 23/01/2025 (Rv. 673582-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Notifica di copia incompleta della sentenza impugnata - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Carenza motivazionale - Condizioni - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673582-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)