Sez. L, Sentenza n. 6839 del 08/08/1987 (Rv. 455035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO - OGGETTO - RETRIBUZIONI MATURATE DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO FINO A QUELLA DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITÀ - IRRIDUCIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO - OGGETTO - RETRIBUZIONI MATURATE DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO FINO A QUELLA DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - LIMITI - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA DI CINQUE MENSILITÀ - IRRIDUCIBILITÀ.*
In caso di illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato e di conseguente condanna del datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro (ex art. 18 stat. Lavoratori), a quest'ultimo spetta anche il risarcimento del danno che non è limitato al periodo decorrente tra la data della sentenza e quella della reintegrazione, ma comprende tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva esecuzione dell'ordine di reintegrazione, salva la prova - da parte dello stesso lavoratore - del maggior danno subito, e a meno che il datore di lavoro non provi l'"aliunde perceptum" dal lavoratore per aver egli svolto un altro lavoro durante il periodo in cui è stato estromesso dall'azienda; ovvero il suo fatto colposo. Il risarcimento del danno non può comunque essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione in ragione della presunzione assoluta posta dall'art. 18 cit.. (V 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)