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Codice civile

Testo in vigore al

Titolo III. Della superficie

Art. 952 Costituzione del diritto di superficie

1. Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.

2. Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.

Art. 953 Costituzione a tempo determinato

1. Se la costituzione del diritto e' stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Art. 954 Estinzione del diritto di superficie

1. L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816.

2. I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine.

3. Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie.

4. Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo

1. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e' concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Art. 956 Divieto di proprieta' separata delle piantagioni

1. Non puo' essere costituita o trasferita la proprieta' delle piantagioni separatamente dalla proprieta' del suolo.

Titolo IV. Dell'enfiteusi

Art. 958 Durata

1. L'enfiteusi puo' essere perpetua o a tempo.

2. L'enfiteusi temporanea non puo' essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

Art. 959 Diritti dell'enfiteuta

1. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita' delle disposizioni delle leggi speciali.

2. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.

Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta

1. L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo puo' consistere in una somma di danaro ovvero in una quantita' fissa di prodotti naturali.

2. L'enfiteuta non puo' pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilita' del fondo o perdita di frutti.

Art. 961 Pagamento del canone

1. L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finche' dura la comunione.

2. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo

1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.

2. Se e' perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, puo' chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.

3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento.

4. Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del concedente, l'indennita' e' ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.

5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l'indennita' si ripartisce a norma del comma precedente.

Art. 964 Imposte e altri pesi

1. Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.

2. Se in virtu' del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non puo' eccedere l'ammontare del canone.

Art. 965 Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta

1. L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'.

2. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e' dovuta alcuna prestazione al concedente.

3. Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

4. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e' tenuto a questi solidalmente con l'acquirente.

Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

1. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta e' obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.

2. Il precedente enfiteuta non e' liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l'atto di acquisto al concedente.

3. In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non puo' pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione.

Art. 968 Subenfiteusi

1. La subenfiteusi non e' ammessa.

Art. 969 Ricognizione

1. Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

2. Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta

1. Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

Art. 971 Affrancazione

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1970, N. 1138.

4. Se piu' sono gli enfiteuti, l'affrancazione puo' promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalita'. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

5. Se piu' sono i concedenti, l'affrancazione puo' effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

6. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalita' sono stabilite da leggi speciali.

Art. 972 Devoluzione

1. Il concedente puo' chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico:

  1. 1) se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di migliorarlo;

  2. 2) se l'enfiteuta e' in mora nel pagamento di due annualita' di canone. La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorche' di primo grado, che abbia accolto la domanda.

2. La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art.
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. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607.