Sez. 1, Sentenza n. 2607 del 29/01/2024 (Rv. 669910-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Prova documentale – Pagina web – Natura di documento informatico ex art. 1 lett. p d.lgs. n. 82 del 2005 – Efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. – Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti – Natura – Documento informatico non sottoscritto – Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO
In tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dalla banca dati della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web, la quale è ricompresa nella definizione di documento informatico, di cui all'art. 1, lett. p) del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), avente efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale).
Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 lett. P, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)