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Sez. 3, Sentenza n. 24330 del 04/05/2004 Ud. (dep. 28/05/2004) Rv. 229429 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Cane rinchiuso nel bagagliaio dell'autovettura per trasportarlo da un luogo ad un altro - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229429-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI

Integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. il comportamento di chi, vantando la proprietà di un cane, lo prelevi dal luogo ove esso si trova e, dopo averlo rinchiuso nel bagagliaio della propria auto di piccole dimensioni, lo trasporti per un apprezzabile lasso di tempo, da un luogo ad un altro, ciò in quanto la restrizione del cane in un ambiente inidoneo, benché non accompagnata dalla volontà di infierire su esso, incide sulla sensibilità dell'animale provocandogli un'inutile sofferenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)