diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 12756 del 14/05/2019 (Rv. 653861 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - LegittimitĂ  - Ragioni - Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 - Abrogazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653861-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)