Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 2112 del 28/01/2011 (Rv. 615936 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'illegittima apposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Indennità prevista dalla legge - Misura - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, cui consegua la conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'illegittima apposizione del termine e la condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore, non è manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2011, n. 183, nella parte in cui prevede la liquidazione da parte del giudice di una indennità onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e la dimidiazione del limite massimo in presenza di contratti o accordi collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 2, Costituzione art. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)