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REGOLAMENTO (CEE) N. 441/88 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1988 recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione2, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che, in seguito alle modifiche apportate alle norme in materia di distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e in seguito alla codificazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno, per ragioni di chiarezza, codificare il regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/874, in ordine alle modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria;

considerando che le operazioni di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 devono essere effettuate in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione5, modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/846;

considerando che occorre definire i criteri sulla cui base constatare la situazione di grave squilibrio del mercato, che determina l'avvio della distillazione obbligatoria;

considerando che, per evitare il rischio che la distillazione obbligatoria renda insufficienti le disponibilità per la campagna successiva, è opportuno precisare che, in sede di fissazione del quantitativo da distillare obbligatoriamente, si tiene conto della necessità di garantire l'equilibrio della campagna successiva;

considerando che, onde consentire un'equa ripartizione dell'onere della distillazione obbligatoria nella Comunità, occorre definire i criteri per la delimitazione delle regioni di produzione che presentano caratteristiche di omogeneità;

considerando che, per tener conto della gradualità dell'obbligo di distillare in funzione della resa per ettaro, di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno disporre che la produzione di ciascuna regione venga distinta secondo classi di resa alle quali si applicano le percentuali della produzione che consentono di raggiungere il volume previsto per ogni singola regione;

considerando che, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della distillazione obbligatoria, è indispensabile precisare qual è la resa da prendere in considerazione e qual è il quantitativo di vino e di prodotti a monte del vino da tavola cui si applica la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, per motivi di carattere tecnico di produzione, per la campagna 1987/1988 è necessario includere fra i quantitativi deducibili da questa quantità i mosti di uve destinati all'elaborazione di mosti concentrati rettificati o non rettificati, ma non ancora trasformati entro il 15 marzo, purché il produttore si impegni a trasformarli entro e non oltre il 31 agosto; che il regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo7, prevede che i produttori dichiarino i quantitativo di vino e di prodotti a monte del vino da tavola nonché la resa in base a cui i quantitativi sono ottenuti;

considerando che occorre definire i produttori che devono essere esonerati dalla distillazione obbligatoria onde ridurre gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione della misura in causa;

considerando che, per valutare l'impatto della misura sull'equilibrio del mercato, è indispensabile conoscere rapidamente i quantitativi di vino da tavola risultanti dall'applicazione delle percentuali fissate dalla Commissione per ciascun produttore soggetto all'obbligo della distillazione; che ciò può essere conseguito imponendo a ciascun produttore interessato l'obbligo di comunicare i quantitativi che è tenuto a conferire alla distillazione, pur consentendo alle autorità competenti di calcolare d'ufficio i quantitativi che ogni produttore deve consegnare e di notificare ai produttori stessi i loro obblighi;

considerando che le modalità di controllo delle caratteristiche dei vini consegnati alla distillazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2179/83, riguardano soltanto le consegne individuali e non risolvono il problema delle consegne effettuate congiuntamente da più produttori; che quest'ultima situazione rischia tuttavia di verificarsi di frequente, tenuto conto dell'esiguità dei quantitativi che taluni produttori sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria; che è pertanto opportuno disporre che, in casi siffatti e tenuto conto della diversità delle situazioni tra i vari stati membri, il controllo delle caratteristiche dei vini sia effettuato in conformità di disposizioni nazionali;

considerando che occorre stabilire le tolleranze ammesse in modo da facilitare il rispetto degli obblighi, senza che ciò comporti spese ingiustificate per il FEAOG;

considerando che, onde garantire parità di trattamento agli interessati, sembra necessario consentire ai produttori, che hanno già smerciato il loro vino prima dell'avvio della distillazione obbligatoria, di rispettare i loro obblighi; che, dal punto di vista economico, è inoltre giustificato consentire ai produttori il cui vino, a motivo del suo livello qualitativo, può essere smerciato sul mercato senza problemi di rispettare l'obbligo senza essere tenuti a consegnare il loro vino; che, per conseguire tale risultato, è necessario disporre che un produttore possa consegnare o far consegnare vini di altri produttori;

considerando che, in mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e a fini di chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono equiparati ai vini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica esistente tra loro;

considerando che, ai fini dell'applicazione della misura in causa, occorre definire i vini da tavola considerati in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vini da tavola;

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti ottenuti dalla distillazione di taluni vini perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione d'origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno disporre che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore al 92 % vol;

considerando che, ai fini della massima efficacia della misura in causa, è necessario imporre ai produttori e ai distillatori determinati termini per lo svolgimento dell'operazione;

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare oppure consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83, al momento dell'avvio della distillazione;

considerando che, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83, per beneficiare dell'aiuto gli interessati devono presentare una domanda corredata di vari documenti giustificativi; che, ai fini del funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al distillatore e per la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto;

considerando che il prezzo che gli organismi d'intervento sono tenuti a pagare per i prodotti loro consegnati deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, al momento dell'avvio della misura;

considerando che il vino che deve essere conferito alla distillazione obbligatoria può essere trasformato in vino alcolizzato; che occorre conseguentemente adottare le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, in conformità del disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, per consentire alla Commissione di formarsi un'idea generale circa il rispetto degli obblighi imposti dalla misura in causa, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base delle comunicazioni da parte dei distillatori, dello svolgimento e dei risultati delle operazioni di distillazione;

considerando che le particolari strutture di produzione e le difficoltà amministrative constatate in Grecia giustificano l'instaurazione in tale Stato membro, durante le campagne viticole 1987/1988 e 1988/1989, di un regime di distillazione obbligatoria che, pur consentendo di ottenere un risultato quantitativo analogo a quello derivante dall'applicazione del regime generale, limiti la misura ai soli produttori che dispongono di un sufficiente quantitativo di vino da tavola e autorizzi il governo ellenico a fissare direttamente le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori interessati sono tenuti a conferire alla distillazione; che le percentuali così fissate devono garantire parità di trattamento tra gli interessati e ispirarsi ai criteri di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che i produttori greci che non sono soggetti alla distillazione obbligatoria possono beneficiare delle misure di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno stabilire il periodo di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'esclusione dei produttori che non hanno effettuato la consegna dal beneficio delle misure d'intervento; che l'applicazione di tale articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di applicare le sanzioni nazionali necessarie per garantire, conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 822/87, l'applicazione rigorosa e non discriminatoria della distillazione obbligatoria;

considerando che è necessario precisare che il presente regolamento non si applica in Portogallo fino alla campagna 1989/1990; che è opportuno quindi escludere per tale periodo la possibilità per i produttori tenuti alla distillazione obbligatoria di effettuare o di far effettuare la distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 822/87, s'intende per: a) disponibilità constatata all'inizio della campagna il quantitativo corrispondente alla somma delle scorte all'inizio della campagna e della produzione di vino da tavola, e di vini atti a diventare vini da tavola diminuito:

— del quantitativo di vino da tavola e di fecce di vino da distillare nel corso della campagna, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87,

— delle perdite allo stadio della produzione e al commercio previste per la campagna;

  1. b) utilizzazioni normali della campagna il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma dei quantitativi che, nel corso della campagna viticola, sono destinati:

    — al consumo umano diretto,

    — ad essere trasformati in prodotti di cui alla voce 2205 a alla sottovoce 2309 00 della nomenclatura combinata,

    — ad essere esportati,

diminuito del quantitativo di vini da importare assimilabili a fini da tavola.

Art. 2

1.

La media di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 822/87 è calcolata applicando al prezzo rappresentativo di ogni tipo di vino da tavola i seguenti coefficienti:

1.2 // - A I: // 25, // - A II: // 1, // - A III: // 0,5, // - R I: // 65, // - R II: // 8,4, // - R III: // 0,1.

2. La condizione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 822/87 è soddisfatta se la media di cui al paragrafo 1 rimane, per tre settimane consecutive tra il 1o settembre e il 31 dicembre, inferiore all'82 % della media ponderata dei prezzi d'orientamento di ogni tipo di vino da tavola, moltiplicati per i coefficienti di cui al paragrafo 1. I prezzi rappresentativi e i prezzi d'orientamento sono espressi in ECU per % vol di alcole. A tal fine, si applica un titolo alcolometrico forfettario di 10 % vol per i tipi di vino A II e A III e di 10,5 % vol per il tipo R III. Quando il prezzo rappresentativo per uno o più vini da tavola non è disponibile, il prezzo rappresentativo da prendere in considerazione per questo tipo di vino è l'ultimo prezzo rappresentativo disponibile.

Art. 3

Al momento della fissazione del quantitativo totale di vino da tavola da destinare alla distillazione obbligatoria, si tiene conto della necessità che il livello prevedibile delle scorte per la fine della campagna garantisca che le disponibilità per la campagna successiva siano comunque sufficienti a soddisfare le utilizzazioni normali.

Art. 4

1.

Le regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono determinate tenendo conto, da un lato, delle condizioni di produzione e del clima e, dall'altro, delle disparità esistenti fra Stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in special modo per quanto concerne l'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori.

Queste regioni devono coincidere con unità amministrative più estese dei comuni e raggruppare unità amministrative per le quali sono disponibili dati statistici relativi alle campagne di riferimento di cui all'articolo 39, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Per le campagne dal 1987/1988 al 1989/1990 le regioni di produzione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono delimitate nel modo seguente:

— regione 1: comprende la parte tedesca delle zone viticole A e B,

— regione 2: comprende la regione viticola lussemburghese,

— regione 3: comprende la parte francese delle zone viticole B, C I a), C II e C III b),

— regione 4: comprende la zona viticola C I b) e la parte italiana delle zone viticole C II e C III b),

— regione 5: comprende la zona viticola C III a) e la parte greca della zona viticola C III b).

— regione 6: comprende le parti spagnole delle zone viticole C.

3. La produzione media di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola nelle regioni di cui al paragrafo 2 nel corso delle tre campagne viticole consecutive 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 è stata la seguente:

— regione 1: 1 341 700 hl,

— regione 2: 57 300 hl,

— regione 3: 40 182 000 hl,

— regione 4: 64 163 000 hl,

— regione 5: 4 632 000 hl,

— regione 6: 27 500 000 hl.

Art. 5

1. Sulla base delle comunicazioni degli Stati membri, di cui all'articolo 39, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, si procede alla ripartizione della produzione di vino da tavola di ogni regione per classe di resa. Queste classi sono definite tenendo conto del volume di vino da tavola da distillare nella regione considerata e della percentuale che detto volume rappresenta rispetto alla produzione di vino da tavola della regione. Le classi suddette sono fissate sulla base delle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 3929/87. 2. Quando viene messa in atto la distillazione obbligatoria si fissa, per ogni regione, una tabella di coefficienti progressivi in funzione delle classi di resa di cui al paragrafo 1. Questi coefficienti sono fissati ad un livello tale da garantire che, tenuto conto degli esoneri prevedibili ai sensi dell'articolo 9, il volume totale derivante dalla loro applicazione ai quantitativi appartenenti ad ogni classe di resa per una regione corrisponda al volume di distillazione previsto per tale regione.

Art. 6

1.

Il volume della produzione di ogni produttore da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento è pari al totale dei quantitativi di prodotti indicati nella colonna «vini da tavola» della dichiarazione di produzione di cui all'allegato I, tabella B del regolamento (CEE) n. 3929/87: uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti a diventare vini da tavola e vini da tavola.

  1. a) A detto volume si aggiungono:

    — i quantitativi di vino atto a diventare vino da tavola che figurano nella colonna «vini e altri prodotti» della suddetta dichiarazione di produzione;

    — i quantitativi di vini da tavola ottenuto anteriormente al 15 marzo mediante trasformazione di prodotti a monte del vino, acquisiti dal produttore dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione;

  2. b) si sottraggono i quantitativi di prodotti a monte del vino indicati nella colonna «vini da tavola» (uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini atti a diventare vini da tavola) e i quantitativi di vini atti a diventare vini da tavola indicati nella colonna «vini e altri prodotti» della della dichiarazione di produzione, per i quali il produttore fornisce, anteriormente al 15 marzo, la prova che sono stati trasformati in prodotti diversi da quelli indicati nella colonna «vini da tavola» della dichiarazione di produzione di cui sopra o che sono stati ceduti prima di tale data.

La prova di cui alla lettera b), è costituita dalle indicazioni che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione1. Per poter effettuare i controlli necessari i produttori che cedono i prodotti di cui alla lettera b), dopo la presentazione della raccolta comunicano alle autorità competenti il nome e l'indirizzo dell'acquirente nonché i quantitativi in causa e la data di cessione.

Inoltre, per la campagna 1987/1988 il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti di uve destinati alla produzione di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativio pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativio di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente e in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, le comunicazioni e notifiche ivi previste possono essere adeguate fino al 15 giugno 1988. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi oggetto dei suddetti adeguamenti.

2. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la trasformazione e/o il declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione è pari alla somma di tutti i prodotti utilizzati per ottenere detto vino da tavola durante il periodo compreso tra il 1o luglio precedente la campagna in causa e il 30 giugno della campagna stessa.

3. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione, il volume della produzione è pari al quantitativo totale di prodotti utilizzati per la vinificazione anteriormente al 15 marzo e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Art. 7

1.

La resa per ettaro di ogni produttore di vino da tavola da prendere in considerazione è quella che figura nella sua dichiarazione di raccolta di uva, prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87. Se questa dichiarazione non è richiesta, la resa è quella indicata nella dichiarazione di produzione di vino, prevista dallo stesso regolamento. In ogni caso, la resa deve tener conto di tutte le uve provenienti delle superfici coltivate dal dichiarante.

Tuttavia,

— negli Stati membri in cui il socio di una cantina sociale o di una associazione di produttori non è tenuto a presentare una dichiarazione di raccolta, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87 e in cui le cantine sociali o le associazioni di produttori presentano una sola dichiarazione di produzione per tutti gli aderenti, la resa da prendere in considerazione è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto consegnata dai soci.

— la resa da prendere in considerazione per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto acquistata e, se del caso, della resa della partita di produzione propria.

— qualora il vino da tavola sia stato prodotto con uve delle varietà indicate nella classificazione per la medesima unità amministrativa sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altri usi, la resa da prendere in considerazione è quella stabilita in base ai quantitativi normalmente vinificati di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87

— se il vino da tavola è stato prodotto mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione, la resa da prendere in considerazione è quella secondo cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in causa. Qualora il vino da tavola provenga dalla trasformazione o dal declassamento di più v.q.p.r.d. o di uno stesso v.q.p.r.d. prodotto durante diverse campagne, la resa è fissata forfettariamente dallo Stato membro interessato ad un livello non inferiore a quello constatato per i v.q.p.r.d. della zona di produzione nel corso della campagna viticola della distillazione.

Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento;

Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento;

Art. 8

Il quantitativo che ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione è tenuto a distillare è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 una percentuale determinata in funzione:

— della resa per ettaro relativa al volume di produzione in causa, stabilita in conformità dell'articolo 7;

— della tabella di coefficienti progressivi, stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, per la regione nella quale è situata l'azienda del produttore.

Art. 9

1. I produttori che, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87, sono tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 i produttori degli Stati membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 000 hl.

Art. 10

1.

In ogni campagna in cui viene messa in atto la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti a questo obbligo che hanno presentato la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 calcolano, conformemente all'articolo 8, i quantitativi che devono consegnare alla distillazione e li comunicano entro il 31 marzo all'organismo d'intervento o a un'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la loro azienda.

L'autorità competente verifica se i quantitativi indicati nella comunicazione corrispondono al quantitativo che il dichiarante è tenuto a consegnare alla distillazione.

2.

Anche le autorità competenti possono effettuare il calcolo conformemente all'articolo 8 e comunicare ai produttori i quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In questo caso le notifiche devono intervenire entro il 31 marzo.

Tali notifiche possono essere limitate a determinate categorie di produttori, purché la limitazione avvenga in base a criteri oggettivi e non discriminanti.

3. Ogni produttore che abbia ottenuto vino da tavola mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione effettua conformemente all'articolo 8 il calcolo dei quantitativi che deve consegnare alla distillazione obbligatoria. Il produttore comunica all'organismo d'intervento o a qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda:

— entro il 31 marzo, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 1o luglio dell'anno precedente e il 15 marzo;

— entro il 15 luglio, il risultato del calcolo per i quantitativi di vino da tavola ottenuti tra il 16 marzo e il 30 giugno.

4. All'atto della comunicazione o del ricevimento della notifica di cui al presente articolo, il produttore o, se del caso, l'autorità competente iscrive nei registri previsti dall'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 i quantitativi di vino da tavola che devono essere consegnati alla distillazione.

5.

Gli Stati membri raccolgono i dati ottenuti conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, primo trattino, e comunicano alla Commissione, entro il 15 giugno, i volumi da distillare, ripartiti per le classi di resa fissate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

I volumi da distillare in applicazione del paragrafo 3, secondo trattino, sono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 15 settembre. Articolo 11

1. In caso di trasporto in comune alla distilleria del vino consegnato alla distillazione da vari produttori, il controllo delle caratteristiche del vino, in particolare della quantità, del colore, o del titolo alcolometrico, è effettuato conformemente alle disposizioni adottate dagli Stati membri interessati.

2. Al quantitativo che ciascun produttore è tenuto a consegnare alla distillazione, calcolato conformemente all'articolo 8, non è applicabile alcuna tolleranza per difetto.

3. Una tolleranza del 2 % per eccesso rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 2 è applicabile:

— alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da più produttori, nel caso in cui la domanda di aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento, presentata da un distillatore, riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di detti produttori;

— negli altri casi, al quantitativo consegnato da ciascun produttore.

Art. 12

1. I produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione sia vino da tavola ottenuto da altri produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2179/83. Essi possono inoltre:

— distillare nei propri impianti di distillazione,

— far effettuare la distillazione presso gli impianti di un distillatore riconosciuto, che lavori per conto terzi.

2.

L'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 si considera rispettato anche se la consegna del vino da tavola è effettuata da un altro produttore, che lo ha elaborato.

In tal caso, l'attestato rilasciato dal distillatore, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, riporta, oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha consegnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo di distillazione.

Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83 si applica esclusivamente ai produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare nei casi di applicazione del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, che i quantitativi di vino consegnati da un produttore per ottemperare all'obbligo impostogli siano quelli effettivamente dovuti. Tuttavia, nel caso in cui il vino sia stato ottenuto e consegnato alla distillazione in uno Stato membro diverso da quello del produttore soggetto all'obbligo:

— deve essere presentato al distillatore un certificato, rilasciato dalle autorità dello Stato membro del produttore soggetto all'obbligo, di cui all'articolo 10, da cui risulti che il quantitativo in causa è quello previsto dall'obbligo imposto al produttore. Copia del certificato deve essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione;

— l'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la distillazione,

— copia di detto attestato è inviata da tale autorità alle autorità di cui al primo trattino anteriormente al 25 ottobre della campagna successiva.

4.

La consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre:

— il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria,

— il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato.

La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo d'acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50 % dell'aiuto fissato per la campagna considerata. L'aiuto e il prezzo dell'alcole che è ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti dello stesso importo.

5.

Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 non possono effettuarsi dopo il 31 agosto. Tuttavia, la distillazione dei vini consegnati a norma degli articoli 11, paragrafo 2 e 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, può avvenire fino alla data fissata dall'autorità nazionale competente in applicazione degli stessi articoli.

Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di distillazione.

Entro il 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento, per il mese precedente, una distinta dei quantitativi dei vini da tavola distillati e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti nelle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83. Articolo 13

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato quando viene messsa in atto la distillazione di cui allo stesso articolo.

2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino da tavola.

Art. 14

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini da tavola rossi si applicano anche ai vini da tavola rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovino in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:

— A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono al tipo A I, A II o A III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 12,5 %, vol e che non appartengono al tipo R I o R III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol e che non appartengono al tipo R II o R III.

3. Il prodotti ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.

Art. 15

Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, figurano simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

Art. 16

1.

Per i prodotti derivanti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distillatore può beneficiare di un aiuto. L'importo dell'aiuto è fissato al momento della messa in atto della distillazione.

Nessun aiuto è dovuto per il quantitativo di alcole, contenuto nel prodotto ottenuto dalla distillazione, eccedente quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta entro il 31 ottobre la domanda e la documentazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e della documentazione di cui al para- grafo 2.

Entro il 1o febbraio successivo, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova dell'avvenuto versamento del prezzo d'acquisto del vino al produttore, entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Se la prova non è fornita entro il 1o febbraio, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se tale prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o maggio, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1o giugno l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Art. 17

1.

Se il produttore intende beneficiare della possibilità di cui all'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87, la consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol si effettua entro il 31 ottobre o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.

Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di consegna.

Il quantitativo di alcole contenuto nel prodotto consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento conformemente all'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 non può eccedere quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non supera 100 000 hl possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma.

2.

Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato è fissato al momento della messa in atto della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 16, il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applica, per quanto di ragione, il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2.

3.

I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro, corrispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Per gli altri tipi di alcole i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti, per titolo alcolometrico volumico e per ettolitro, di un importo fissato al momento dell'adozione della misura di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4.

L'organismo d'intervento effettua il pagamento del prezzo al distillatore entro i tre mesi successivi al giorno della consegna dell'alcole.

Si applica, fatti salvi eventuali adeguamenti, l'articolo 16, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.