Sez. 1, Sentenza n. 3808 del 22/11/1969 (Rv. 344115 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLO STATO - COMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART 143 COD PROC CIV - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE ED IN QUELLI DEL NOTIFICATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLO STATO - COMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART 143 COD PROC CIV - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL NOTIFICANTE ED IN QUELLI DEL NOTIFICATO.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art 143 cod proc civ - secondo cui nelle notificazioni a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ed a persona non residente, ne dimorante, ne domiciliata nello stato la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalita prescritte ha una portata limitata ed eccezionale, che non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, essendo diretta a favorire - tanto in ordine ai termini di impugnazione quanto in ordine a quelli di integrazione del contraddittorio - il solo destinatario dell'atto, al quale concede un maggior lasso di tempo per provvedere agli adempimenti processuali, che decorrono dalla notificazione. Pertanto, mentre nei confronti del destinatario la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalita prescritte, nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi di ogni decadenza, con il compimento delle predette formalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)