Sez. 5, Sentenza n. 4175 del 22/02/1994 Ud. (dep. 13/04/1994) Rv. 199495 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Atti dispositivi - Falsità riguardante presupposto non indicato nell'atto - Difetto di attestazione concernente la parte descrittiva - Esclusione della facoltà- Diploma di laurea - Attestazione del superamento degli esami - Esclusione - Falsità in atti d'esame - Falsità indotta del diploma di laurea - Esclusione - Fattispecie ex art. 48 e 479 cod. pen..
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica
In tema di falsità ideologica, se questa concerne un presupposto non indicato nell'atto pubblico a carattere dispositivo o costitutivo, manca nel contesto dell'atto stesso un'attestazione che componga le parti descrittive di esso e, quindi, difetta ogni dichiarazione suscettibile di falsità. Pertanto, poiché il diploma di laurea non contiene alcuna attestazione, neppure implicita, del superamento di tutti gli esami previsti dal "curriculum" del relativo corso, la falsità riguardante gli atti di uno o più esami universitari non comporta il falso ideologico, per induzione in errore, nel suddetto diploma. (Fattispecie di cui agli art. 48 e 479 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)