Sez. 2, Sentenza n. 3808 del 12/11/1975 (Rv. 378020 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE - INDICAZIONE DEI LITISCONSORTI - PROVA DEI PRESUPPOSTI - NECESSITA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - RISULTANZE DEGLI ATTI GIA PRODOTTI - OBBLIGATORIETA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE - INDICAZIONE DEI LITISCONSORTI - PROVA DEI PRESUPPOSTI - NECESSITA - PROPOSIZIONE IN CASSAZIONE - RISULTANZE DEGLI ATTI GIA PRODOTTI - OBBLIGATORIETA.*
Chi solleva la questione del difetto di integrita del contraddittorio ha l'Onere di indicare le persone, che dovrebbero essere citate quali litisconsorti necessari, e dimostrare i presupposti di fatto, che giustificherebbero l'integrazione. Quando il cennato difetto sia dedotto per la prima volta nel giudizio per Cassazione, la sua prova deve risultare dagli Atti gia prodotti nel giudizio di merito. (V 1103/73, mass n 363577; 16/73, mass n 361764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)