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Sez. U, Ordinanza n. 10094 del 18/05/2015 (Rv. 635272 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTITI POLITICI | Rimborso delle spese elettorali - Appropriazione del tesoriere - Responsabilità erariale soggetta a giurisdizione contabile - Sussistenza - Esclusione - Responsabilità civile soggetta a giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635272-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTITI POLITICI

Le somme erogate ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali, nella disciplina anteriore alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non recano un vincolo di destinazione pubblicistica, sicché la condotta appropriativa del tesoriere del partito non dà luogo a responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione del giudice contabile, ma a responsabilità civile soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, che il partito stesso, associazione privata non riconosciuta, può adire per il ripristino della propria consistenza patrimoniale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, Cod. Civ. art. 36, Legge 10/12/1993 num. 515 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST., Legge 03/06/1999 num. 157 CORTE COST., Legge 06/07/2012 num. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)