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Sez. 6, Ordinanza n. 1248 del 15/10/1974 Cc. (dep. 25/08/1975) Rv. 130698 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MOTIVI - IN GENERE - RICEZIONE - TIMBRO DELLA CANCELLERIA SENZA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DEL NOME DEL PRESENTATORE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130698-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - MOTIVI - IN GENERE - RICEZIONE - TIMBRO DELLA CANCELLERIA SENZA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - PRESENTAZIONE - IN GENERE - MANCANZA DEL NOME DEL PRESENTATORE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'omessa indicazione del presentatore dei motivi di impugnazione e l'omessa sottoscrizione del cancelliere in calce al timbro di ricezione (apposto sui motivi ed appartenente alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato) non comportano inevitabilmente la inammissibilita del gravame: le conseguenze delle irregolarita della ricezione, essendo addebitabili al cancelliere, non possono farsi ricadere sull'impugnante che abbia adempiuto alle formalita a suo carico.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)