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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022 (Rv. 666291 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - ACCERTAMENTO DI LEGITTIMITA' - TITOLARITA' DELL'AZIONE | Obblighi ex artt. 147 e 148 c.p. - Violazione - Danno endofamilare - Risarcimento - Liquidazione in via equitativa - Riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno in uso nel distretto - Ammissibilità - Fondamento. FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666291-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - ACCERTAMENTO DI LEGITTIMITA' - TITOLARITA' DELL'AZIONE

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)