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Sez. 1 - , Sentenza n. 20666 del 31/07/2019 (Rv. 654883 - 03)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Giudizio prefallimentare - Mancata comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654883-03

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Le parti del giudizio prefallimentare possono subire un pregiudizio, ove sia stata omessa la comunicazione dell'ordinanza che declina la competenza, trovandosi nella condizione di non poter promuovere il regolamento nel termine fissato dall'art. 47 c.p.c.: spetta al giudice del merito apprezzare nel caso concreto l'esistenza di siffatto pregiudizio, anche tenendo conto dell'interesse delle parti alla proposizione del regolamento, che chiaramente difetta nel soggetto che abbia ottenuto dal primo giudice adito esattamente l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza proposta. (Principio pronunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)