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Sez. 5 - , Sentenza n. 32978 del 10/11/2021 (Rv. 662801 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | IVA all'importazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Sottrazione di merce importata - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662801-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

La sottrazione della disponibilità della merce importata, che non si sia risolta nella dispersione del prodotto e/o nella sua inutilizzabilità per chiunque, non fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione, stante la sua configurazione quale diritto doganale, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 25 d.P.R. n. 897 del 1980 e considerato che relativa obbligazione tributaria sorge al momento dell'ingresso della merce nel territorio nazionale e non si estingue con la sottrazione della merce ad opera di terzi, neppure se il debitore è incolpevole.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 30/12/1980 num. 897 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)