Sez. L, Sentenza n. 914 del 02/02/1996 (Rv. 495690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame di un fatto decisivo - Configurabilità - Estremi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è costituito da quel difetto di attività del giudice di merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato non già la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sè, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata; ne consegue che per la sussistenza del suddetto vizio non è sufficiente che il fatto, sebbene dibattuto fra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma occorre che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di un'intrinseca valenza, tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite; pertanto non integra il suddetto vizio l'omesso esame di ogni singolo indizio che, per la sua gravità o per la sua sinergica convergenza con altri elementi indiziari, consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire all'individuazione di un fatto ignoto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)