Sez. L, Sentenza n. 10531 del 30/04/2010 (Rv. 612821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia - Sospensione del rapporto lavorativo nel periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro - Riferibilità della garanzia, nell'ambito del limite temporale di dodici mesi, alle mensilità non corrisposte anteriormente al periodo di sospensione - Sussistenza - Fondamento - Interpretazione adeguatrice al diritto comunitario - Fattispecie concernente periodi non lavorati per sospensione di fatto dell'attività aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Conseguentemente, i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie, per sospensione di fatto dell'attività aziendale) devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto", rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)