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Sez. U, Ordinanza n. 4664 del 02/03/2026 (Rv. 677328-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di costruzione e di gestione di opera pubblica e concessione di servizi pubblici - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità canoni ed altri corrispettivi - Estensione all’inadempimento e alle conseguenze risarcitorie - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677328-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l'adempimento e l'inadempimento della concessione, nonché le conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia relativa alla domanda della concessionaria di riconoscimento di maggiori importi per costi di investimenti realizzati nella fase esecutiva della concessione, attraverso

l'impugnazione del provvedimento che aveva approvato solo parzialmente il progetto di interventi dalla stessa predisposto, decurtando le somme indicate).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)