diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1973

Decisione
decisa il 1973-06-26, depositata il 1973-07-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:114
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6783

  • Processo penale
  • Stampa
  • Reati commessi col mezzo della stampa
  • Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma
  • Assunta violazione degli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione è stata già decisa con sent. n. 172 del 1972, e pertanto non essendo stati prospettati profili nuovi, va dichiarata manifestamente infondata.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione; che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre 1972, n. 172. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze