Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1973
Massime (1)
Massima n. 6783
- Processo penale
- Stampa
- Reati commessi col mezzo della stampa
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma
- Assunta violazione degli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione è stata già decisa con sent. n. 172 del 1972, e pertanto non essendo stati prospettati profili nuovi, va dichiarata manifestamente infondata.
Norme impugnate
- art. 21, comma 3, legge 8 febbraio 1948, n. 47
- art. 21, comma 4, legge 8 febbraio 1948, n. 47
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre 1972, n. 172.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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