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Sez. L, Sentenza n. 2299 del 15/04/1982 (Rv. 420180 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420180-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA.*

La domanda con la quale il dipendente da azienda ferrotramviaria in concessione, deducendo di avere svolto in concreto mansioni superiori rispetto a quelle inerenti alla qualifica riconosciutagli; reclami il trattamento economico corrispondente alle prestazioni di fatto espletate, non attiene al contenuto essenziale dello speciale rapporto dei ferrotranvieri, visto nella sua autonoma ed autosufficiente regolamentazione legislativa, ma trova causa in principi di ordine generale, non derogati da tale regolamentazione speciale, e già recepiti nell'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ., nella sua originaria formulazione, per il quale il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso. (Conf 5207/78, mass n 394958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)