Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/08/1977 (Rv. 386972 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - COMPENSAZIONE PREVISTA DALL'ART 56 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - COMPENSAZIONE PREVISTA DALL'ART 56 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - INAPPLICABILITA.*
La particolare compensazione prevista dall'art 56 della legge fallimentare, che consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, non puo operare nell'ambito della procedura di amministrazione controllata, in quanto l'art 169 della medesima legge, che la rende applicabile anche al concordato preventivo, non e richiamato dallo art 188, secondo e terzo comma, della legge stessa, fra le norme applicabili anche all'amministrazione controllata.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)