Sez. L, Sentenza n. 8268 del 24/05/2003 (Rv. 563545 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Del Ministero parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - Sopravvenuto trasferimento di funzioni all'INPS nella materia oggetto di controversia (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112) - Difetto di legittimazione all'impugnazione - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
La legittimazione all'impugnazione in capo al Ministero, che sia stato parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, non viene meno a seguito del trasferimento all'INPS - per effetto del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - delle attribuzioni nella materia oggetto della specifica controversia (nella specie, concernente erogazione di prestazioni assistenziali agli invalidi civili), trattandosi di fenomeno riconducibile alla successione a titolo particolare nel processo, soggetto, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)