Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 192 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6443
- Locazione
- Locazione di immobili urbani
- Proroga legale dei relativi contratti
- Legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma (modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745)
- Violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione a danno del locatore
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, perché detto art. 1 è stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, legge 26 novembre 1969, n. 833
- art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1972 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze del 10 febbraio e del 4 maggio 1972, emesse rispettivamente nei procedimenti civili vertenti tra Bucciarelli Arturo e Pallotta Andrea e tra Gabrielli Angela e Presta Mariano, il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma denunziata, attribuendo al conduttore la possibilità di dimostrare la propria condizione economica mediante la produzione di certificazione amministrativa insindacabile, e negando al locatore la facoltà di prova contraria, determinerebbe un ingiustificato diverso trattamento dei due soggetti del rapporto sostanziale e processuale. Inoltre, recependo quale prova decisiva inoppugnabile per la sua operatività un elemento sorto aliunde, senza la garanzia del contraddittorio e per finalità diverse, la stessa norma violerebbe il diritto di difesa, degradando il processo civile alla mera trasposizione di dati estranei al processo.
punto 2
Considerato che la questione è stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 132 del 1972, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suindicata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 132 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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