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Sez. U, Sentenza n. 489 del 16/02/1976 (Rv. 379146 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379146-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENAL - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'ente nazionale assistenza lavoratori (enal) e un ente pubblico non economico, in quanto non persegue fini speculativi mediante lo svolgimento di attivita economica, ma svolge compiti culturali, ricreativi e sportivi a favore dei lavoratori. Pertanto, i rapporti di lavoro dei dipendenti del suddetto ente sono sottratti alla cognizione del giudice ordinario, quale, per le controversie individuali di lavoro, era regolata dall'art 429 n 3 cod proc civ ed e attualmente disciplinata dall'art 409 dello stesso codice, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, la quale non ha inciso sui principi generali in materia di delimitazione delle giurisdizioni. (Conf 2701/74, mass n 371158; (Conf 2811/66, mass n 325362; (Conf 257/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 02/08/1943 num. 704 art. 5, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)