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Sez. 2, Sentenza n. 1528 del 21/02/1985 (Rv. 439524 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - RIFERIMENTO AI PREZZI DI MERCATO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - OBBLIGATORIETÀ - RIFERIMENTO AI PREZZI ACCERTATI DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO E MAGGIORATI DALL'INDICE DI SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439524-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - RIFERIMENTO AI PREZZI DI MERCATO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - OBBLIGATORIETÀ - RIFERIMENTO AI PREZZI ACCERTATI DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO E MAGGIORATI DALL'INDICE DI SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di divisione il valore degli immobili va determinato con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione (nella specie: sentenza d'appello) della causa e non in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio e maggiorati dell'indice della svalutazione monetaria sopraggiunta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto la rivalutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quello della svalutazione della moneta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)