Sez. L, Sentenza n. 11942 del 04/11/1992 (Rv. 479313 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Maggiorazione di lire trentamila mensili ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Diritto del superstite ad essere incluso fra i beneficiari della maggiorazione - Contestazioni da parte dell'I.N.P.S. - Ammissione implicita della sussistenza degli elementi costitutivi del beneficio - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
La contestazione, da parte dell'INPS, del diritto del superstite titolare di trattamento pensionistico di reversibilità ad essere incluso (sotto il profilo della mera legittimazione soggettiva) fra i beneficiari della maggiorazione di lire trentamila mensili prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 15 aprile 1985 n. 140 non implica ammissione della sussistenza - che dev'essere invece verificata dal giudice - dei due elementi costitutivi del beneficio predetto, rappresentati dalla qualità, nel richiedente o nel suo dante causa, di appartenente alle categorie di ex combattenti e assimilati indicate dalla stessa norma e la decorrenza della pensione da data successiva al 7 marzo 1968 (salva, per le pensioni con decorrenza anteriore, la riconoscibilità della maggiorazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, a decorrere dall'1 gennaio 1989).
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)