Sez. 1, Sentenza n. 9619 del 09/02/1988 Ud. (dep. 01/10/1988) Rv. 179315 - 01
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NOZIONE - CRITERI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - INDIPENDENZA - CONSEGUENZE.*
ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - NOZIONE - CRITERI DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - INDIPENDENZA - CONSEGUENZE.*
L'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 concede al giudice la facoltà di ridurre la pena per il delitto di porto e detenzione illegale di armi, quando per la qualità e la quantità delle armi il fatto è di lieve entità - indipendentemente e a prescindere dalle condizioni soggettive dell'imputato o dalle circostanze nelle quali il delitto è stato commesso. I due parametri, nonostante l'uso della congiuntiva "e", sono indipendenti l'uno dall'altro, come risulta dalla "ratio" della fattispecie circostanziale nel senso che l'attenuante può essere negata quando, o per la potenzialità offensiva dell'unica arma detenuta o portata o per la molteplicità di esse, il giudice ritenga che non ricorrono gli estremi per la configurabilità dell'attenuante. (V mass n 169063).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)