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Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 02/09/1987 Cc. (dep. 26/09/1987) Rv. 176716 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - REVISIONE - PRESENTAZIONE A MEZZO DI AVVOCATO - NOMINA SPECIFICA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176716-01

IMPUGNAZIONI PENALI - REVISIONE - PRESENTAZIONE A MEZZO DI AVVOCATO - NOMINA SPECIFICA - NECESSITÀ.*

Ai fini della presentazione dell'istanza di revisione a mezzo di avvocato, è necessaria l'esistenza di una formale nomina specificamente diretta alla presentazione medesima, non essendo sufficiente la delega concessa al difensore per lo svolgimento di una diversa attività processuale. (Conf mass n 169866; (Conf mass n 176247).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 557

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)