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Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 04/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167154 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIVARIO TRA ATTIVO E PASSIVO - ELEMENTO DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTO INDIZIANTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167154-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DIVARIO TRA ATTIVO E PASSIVO - ELEMENTO DI PROVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ELEMENTO INDIZIANTE - CONFIGURABILITÀ.*

Nel reato di bancarotta fraudolenta il solo divario tra attivo e passivo costituisce elemento di sospetto che non autorizza il giudice ad affermare la colpevolezza dell'imputato, in assenza di altri elementi di prova concordanti. (V mass n 157106, e ivi citate; (V mass n 155273, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)