Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 15/11/1967 (Rv. 330269 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - IN GENERE (RILEVANZA) - O IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - IN GENERE (RILEVANZA) - O IRRILEVANZA - LIMITI.*
La causa, nella sua funzione economico-sociale inerisce necessariamente ad ogni contratto determinandone la configurazione giuridica il motivo, invece, quale rappresentazione soggettiva di particolari finalita inducenti la parte a contrattare, resta al di fuori del congegno negoziale ed e, quindi, normalmente privo di Rilevanza giuridica. Tuttavia, anche il motivo puo assumere una Rilevanza essenziale quando si inerisca nella struttura negoziale in funzione di specifica, anche se non esplicita, condizione di efficacia del negozio. (nella specie, i giudici di merito, al fine di accertare l'estensione dell'Obbligo assunto dal venditore di un'area edificatoria di vincolare a cortile quella quantita di terreno contiguo, di sua proprieta, che di fatto sarebbe occorsa in adeguata proporzione con lo sviluppo volumetrico dell'edificio da costruire in comune sull'area venduta, avevano fatto riferimento allo scopo della costruzione in condominio. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale operato ed ha enunciato il principio innanzi espresso).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)