Sez. 1, Sentenza n. 1588 del 18/03/1981 (Rv. 412247 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - OPERE STRADALI - SUBAPPALTO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - OPERE STRADALI - SUBAPPALTO - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.*
Il contratto con il quale la societa appaltatrice di lavori per la costruzione di opere stradali conceda in subappalto parte dei lavori stessi, puo ritenersi 'occorrentè alla realizzazione delle medesime e, come tale, ammesso alle agevolazioni fiscali previste dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, solo qualora sia conforme all'art 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n 2248 allegato F e cioe sia stato autorizzato espressamente dall'amministrazione appaltante. (Conf 240/80, mass n 403624; (Conf 551/79, mass n 396669).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)