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Sez. 3, Sentenza n. 279 del 30/01/1969 (Rv. 338263 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338263-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - AMMISSIONI - VALORE DI CONFESSIONE - ESCLUSIONE - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITA.*

Le ammissioni del procuratore alla lite non hanno valore di confessione tuttavia esse costituiscono indizi che il giudice di merito puo liberamente valutare e porre in concorso con altri elementi, a base del suo convincimento. (Conf 1535-68, massima n 333235 1160-68, massima n 332653 2838-67, massima n 330419 1972-67, massima n 328972 2857-66, massima n 325430 601-65 209-65 1922-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)