Sez. 3, Sentenza n. 6246 del 25/05/1992 (Rv. 477369 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Patti del documento - In genere | Contratto - Conclusione - Proposta e accettazione risultanti da atto scritto - Proposta - Pretesa revoca prima dell'accettazione - Prova per testimoni - Ammissibilità - Esclusione.
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Patti del documento - In genere
La disposizione dell'art. 2722 cod. civ. la quale non ammette la prova per testimoni dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento trova applicazione anche con riguardo alla revoca della proposta di contratto che si pretenda intervenuta prima dell' accettazione, quando la proposta e l'accettazione risultino entrambe da atto scritto, giacché anche in questo caso la prova per testimoni (di cui la norma contiene il divieto) tende alla dimostrazione di una manifestazione di volontà che si sarebbe espressa nel corso di formazione dell'accordo, capace di incidere sul regolamento di interessi risultante dal contratto documentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)