Sez. 1, Sentenza n. 15949 del 20/09/2012 (Rv. 623882 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PIANO DI RIPARTO | Liquidazione coatta amministrativa - Piano di riparto - Opposizione - Decisione - Natura del provvedimento - Appellabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PIANO DI RIPARTO
In tema di liquidazione coatta amministrativa, analogamente a quanto disposto dall'art. 116 legge fall. in materia di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, l'opposizione al piano di riparto di cui all'art. 213 legge fall., viene definita con provvedimento che, prescindendo dalla sua veste formale, ha natura di sentenza e soggiace, pertanto, all'ordinario regime impugnatorio, con la conseguente appellabilità dello ed inammissibilità del ricorso immediato per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)