Sez. 2, Sentenza n. 31169 del 01/06/2006 Ud. (dep. 20/09/2006) Rv. 234681 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati contro il patrimonio - In particolare - Ricettazione - Oggetto materiale - Moduli per assegni bancari - Assenza di rilevanza economica - Attenuante del danno di speciale tenuità - Applicabilità - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
In tema di reati contro il patrimonio, non ricorre la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. nel caso in cui oggetto materiale siano i moduli per assegni bancari, perché detti moduli sono in sé privi di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di alcun negozio, e dunque non si ravvisa un danno patrimoniale misurabile a sua volta in termini di speciale tenuità. (La Corte precisa che ben diversa situazione si ha ove l'oggetto del reato, in particolare del delitto di ricettazione, sia un assegno già formato, perché la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all'assegno i sicuri connotati di un "bene", dal valore economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)