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Sez. 2, Sentenza n. 6694 del 03/02/1976 Ud. (dep. 03/06/1976) Rv. 136920 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - OBBLIGO DI ACCENNARE AI SINGOLI ELEMENTI INDICATI ALL'ART 133 COD PEN - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136920-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - OBBLIGO DI ACCENNARE AI SINGOLI ELEMENTI INDICATI ALL'ART 133 COD PEN - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Non manca di motivazione la sentenza che, valutando nel complesso gli elementi indicati nell'art 133 cod pen al fine di personalizzare la pena nei confronti dell'imputato, non abbia accennato ad alcuni di essi; sempre che questi, esclusi da espressa disamina, non abbiano decisiva Rilevanza giuridica. In tale ultimo caso l'omissione incide sulla motivazione, in modo da renderla inadeguata al fine cui tende, che e quello di stabilire un'essenziale corrispondenza tra l'entita soggettiva ed oggettiva del reato e la pena nella comminatoria edittale e nella irrogazione concreta di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)