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Sez. 3, Sentenza n. 552 del 16/01/2004 (Rv. 569454 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Geometri - Impugnazione al Consiglio nazionale - Tempestività - Data di ricezione del ricorso contenente l'impugnazione - Rilevanza esclusiva - Data di spedizione da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale - Ininfluenza - Sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002 - Portata.
Stato
decisa il 2004-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569454-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

Ai fini della tempestività dell'impugnazione al Consiglio nazionale dei geometri avverso il provvedimento di un collegio provinciale irrogativo di sanzione disciplinare, occorre avere riguardo - stante la previsione di cui all'art. 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (contenente il Regolamento per la professione di geometra) e all'art. 5 del D.M. 15 febbraio 1949 (recante Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri) - alla data di ricezione del ricorso da parte del collegio provinciale che ha emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, e non alla data di spedizione dell'atto da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, a nulla valendo in senso contrario l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, giacché il principio stabilito dalla citata pronuncia del giudice delle leggi - che ha anticipato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della ricezione) - è applicabile solo allorché risulti certa la data di consegna dell'atto a chi dovrà procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si rivolga all'ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di spedizione diretta da parte dell'interessato a mezzo del servizio postale, sia pure con la richiesta del servizio raccomandato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)